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IRAP e Autonoma Organizzazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Maria Luisa Di Bella   
Lunedì 01 Marzo 2010 10:54

Testimonianze

Come è noto, l'assoggettamento dei lavoratori autonomi all'IRAP ha generato numerose sentenze, emanate dalle Commissioni tributarie e dalla Corte di Cassazione, a seguito dei ricorsi presentati dai lavoratori stessi.  Questi pronunciamenti hanno dato vita al concetto di “attività autonomamente organizzata".

L'Agenzia delle Entrate ha fornito parametri di riferimento, da utilizzare da parte degli Uffici, ai fini dei controlli circa l'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate non ha tuttavia fornito delucidazioni in merito al comportamento da adottare da parte del professionista che si ritenga escluso dal Irap.  Su tale problematica si è espresso l'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che profila tre alternative.

ACTA ha deciso di raccogliere le esperienze di tutti i soci su questa materia, al fine di estendere la consapevolezza della problematica e valutare la possibilità di una linea comune di azione nei confronti del fisco.


A seguito della circolare 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 Giugno 2008 che ha ufficializzato la possibilità che i lavoratori autonomi possano essere esenti dall'IRAP in caso di assenza di Autonoma Organizzazione, molti contribuenti hanno smesso di versare l'imposta. La circolare tuttavia non esclude l'eventuale contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, che si palesa con l'iscrizione a ruolo delle somme non versate o l'irrogazione di sanzioni o, ancora, con il rigetto dei ricorsi. Potete leggere la circolare cliccando su Agenzia delle Entrate

 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito parametri di riferimento, da utilizzare da parte degli Uffici, ai fini dei controlli circa l'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione. Il professionista può dimostrare l'inesistenza di un'autonoma organizzazione, basandosi sugli elementi costitutivi del concetto di autonoma organizzazione dati da:

  • l'impiego non occasionale di lavoro altrui: dipendenti, collaboratori a progetto, etc.
  • la disponibilità di beni strumentali eccedente il minimo ritenuto essenziale allo svolgimento dell'attività professionale;
  • la disponibilità di uno studio.

L'Agenzia delle Entrate non ha tuttavia fornito delucidazioni in merito al comportamento da adottare da parte del professionista che si ritenga escluso dal Irap.  Su tale problematica si è espressa la circolare numero 2/IR del 5 Giugno 2008, emessa a cura dell'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo la quale il professionista può seguire tre strade, tra loro alternative:

1) compilazione del quadro IQ - IRAP, versamento del tributo e conseguente richiesta di rimborso;

2) compilazione del quadro IQ ed omissione del versamento;

3) omissione della compilazione del quadro IQ e del versamento.

ACTA ha deciso di raccogliere le esperienze di tutti i soci su questa materia, al fine di estendere la consapevolezza della problematica e valutare la possibilità di una linea comune di azione nei confronti del fisco.
Le testimonianza che abbiamo già ricevuto hanno messo in evidenza soprattutto due aspetti:

  • che il contenzioso tra gli iscritti ACTA con l’Agenzia delle Entrate in materia di IRAP è molto ampio, iniziato ben prima della circolare del 2008 attraverso la richiesta di rimborso per gli anni precedenti, e (e questa è la buona notizia) molto positivo negli esiti finali; i soci che ci hanno scritto hanno vinto il/i ricorso/i e non pagano più l’imposta;
  • che molti soci vorrebbero “liberarsi” dal pagamento dell’imposta ma vengono fortemente sconsigliati dai commercialisti che preferiscono non aprire alcun contenzioso con l’Agenzia delle Entrate; quindi continuano a pagare e non effettuano alcuna richiesta di rimborso.

Queste esperienze supportano la proposta che ACTA potrebbe lanciare, nella direzione di mettere a frutto il patrimonio di esperienza maturato a beneficio di tutti gli associati da un lato, e di individuare un iter possibile, a seconda delle specifiche situazioni in cui si ricade con la propria attività autonoma, per fornire ai soci la possibilità di rivolgersi a professionisti esperti attraverso una convenzione specifica per gli iscritti che consenta di superare in parte quelle esitazioni correlate ai costi derivanti dall'instaurazione di un contenzioso.

Comments

avatar Gian Franco
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Una mia riflessione, senza voler influenzare nessuno nelle proprie scelte, la espongo di seguito:
" tre strade tra loro alternative" :
la prima è porbabilmente la strada più lunga e tortuosa per il contribuente, in quanto intanto paga qualcosa che, nel caso in cui non abbia una autonoma organizzazione, non dovrebbe pagare, ma dichiarando ugualmente nel quadro IQ il valore della produzione assoggettato all'imposta si obbliga a pagare, quindi paga, e poi aspetta l'esito di richiesta del rimborso. Se il rimborso arriva bene, se non arriva non succede niente.
la seconda strada non la consiglierei in quanto se un soggetto presenta il quadro IQ dichiara egli stesso di dover pagare l'imposta che ne risulta e quindi non pagandola, già in un primo controllo automattizzato della dichiarazione gli verrà chiesto il pagamento prima con avviso bonario e poi con cartella dell'Ente di riscossione. In questo momento nasce il contenzioso se il contribuente si oppone al pagamento.
La terza strada comporta nessuna compilazione e presentazione del quadro IQ e quindi nessun pagamento. Sarà l'agenzia delle entrate a fare le sue valutazioni in questo caso se possiede motivazioni valide per contestare un simile comportamento del contribuente e quindi se ritiene che lo stesso contribuente disponga di una autonoma organizzazione che gli consenta di produrre al di là del proprio lavoro personale, presupposto quest'ultimo necessario affinchè trovi la sua ragion d'essere dell'imposta IRAP.
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avatar Pamela
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Condivido l'impostazione della strada dell "NON COMPILAZIONE" del quadro IQ.
per quanto riguarda la mia esperienza ho dovuto imporre al commercialista la mia decisione, responsabilment e assunta, di non pagare più l'imposta. Cosa che faccio da oltre due anni.
In particoalre il commercialista mi evidenziava la difficoltà di riscontrare un indirizzo comune in materia fra le varie agenzie territoriali delle entrate, come dire: in Lombardia devi comuque pagare. In altre regioni si va invece ad un'interpretazi one della norma maggiormente favorevole al contribuente .
Ho letto la bella notizia del collega (con il quale mi complimento) che ha vinto i ricorsi in materia, e mi auguro che possa essere un precedente a favore di tutti noi... perchè comunque mi attendo da un momento all'altro l'accertamento da parte dell'Agenzia.
Il prossimo passo spero possa essere quello di poter giungere alla costituzione di un fondo previdenziale di categoria che ci liberi una volta per tutte dall'inutilità dei versamenti INPS.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Marzo 2010 11:12